Versamenti ISA e Forfetari Prorogati al 21 Luglio 2025
Il decreto legge fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri ha stabilito una proroga dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli che applicano i regimi forfetario e dei “minimi”.
Nuove Scadenze
I versamenti potranno essere effettuati:
- Entro il 21 luglio 2025 (anziché il 30 giugno), senza alcuna maggiorazione.
- Dal 22 luglio al 20 agosto 2025, con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (anziché entro il 30 luglio).
Soggetti Interessati
La proroga si applica ai contribuenti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- Svolgono attività economiche per cui sono stati approvati gli ISA (art. 9-bis del DL 50/2017);
- Dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, come previsto dai decreti di approvazione degli ISA.
Inoltre, beneficiano della proroga anche:
- I contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014);
- I “minimi” (regime di vantaggio per giovani e lavoratori in mobilità – art. 27, DL 98/2011);
- Coloro che presentano cause di esclusione dagli ISA, come inizio o cessazione attività, esercizio non normale, reddito determinato in modo forfetario, ecc.
Esclusi dalla proroga:
I contribuenti che svolgono esclusivamente attività agricole con redditi agrari (artt. 32 e seguenti del TUIR).
Estensione della Proroga
La proroga si applica anche:
- Ai soci o associati di società e imprese che rispettano i requisiti sopra descritti;
- Ai soggetti che dichiarano redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 del TUIR).
Imposte e Contributi Interessati
La proroga riguarda i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, in particolare:
- Saldo 2024 e primo acconto 2025 di:
- IRPEF, IRES
- Addizionali regionali e comunali IRPEF
- Cedolare secca
- Imposta sostitutiva per forfetari (15% o 5%) e “minimi” (5%)
- Altre imposte sostitutive (es. su reddito concordato), addizionali (es. “tassa etica”), e maggiorazioni (es. società di comodo)
- IVIE, IVAFE, imposta sulle cripto-attività
- Saldo 2024 e primo acconto 2025 dell’IRAP;
- IVA: la proroga si applica anche al saldo IVA 2024 non versato entro il 17 marzo 2025 (poiché il 16 cade di domenica). In tal caso, il versamento potrà essere effettuato entro il 21 luglio 2025 con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dal 17 marzo al 30 giugno (ai sensi del DPR 542/99).
- Contributi INPS: la proroga si estende anche al saldo 2024 e primo acconto 2025 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni (cfr. INPS, messaggio n. 2731/2021 e FAQ Agenzia Entrate 26 luglio 2024).
- Diritto annuale camerale: anche questo segue la nuova scadenza, poiché è legato al termine del primo acconto delle imposte sui redditi.
Soggetti IRES Esclusi
Restano esclusi dalla proroga i soggetti IRES che hanno termini ordinari successivi al 30 giugno 2025, in particolare:
- Le società che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (es. società “solari” con bilancio approvato dopo il 31 maggio 2025);
- Le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (es. esercizio 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025).