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Sindaci: i rischi penali dopo la riforma dell’art. 2407 c.c.

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sindaciIn questo articolo ci concentreremo sui rischi penali che potrebbero derivare, anche indirettamente, per i sindaci o membri del collegio sindacale dalla riforma dell’art. 2407 c.c.

 

Il 12 aprile 2025 è entrata in vigore la legge 14 marzo 2025, n. 35, che ha inciso in modo significativo sull’art. 2407 c.c., ridisegnando la responsabilità civile dei sindaci.
La riforma, attesa da tempo, mira a ridurre alcune criticità del sistema civilistico, in particolare limitando le ipotesi di risarcibilità del danno e collegandole al compenso effettivamente percepito dai sindaci.

Cosa cambia, in breve:

Due sono le principali modifiche all’art. 2407 c.c.:

  1. È stato eliminato il secondo comma, che prevedeva la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori.
  2. È stato introdotto un quarto comma, che disciplina un nuovo termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità.

Si tratta di modifiche apparentemente solo civilistiche, ma che in realtà possono riflettersi anche in ambito penale, ridefinendo gli standard di condotta attesi.

Quando il confine tra civile e penale si assottiglia

È ormai consolidato che la responsabilità penale del sindaco si fonda sulla sua posizione di garanzia: cioè sul nucleo di doveri e poteri sanciti dal codice civile.

Proprio da questi doveri vengono riconosciute in giurisprudenza ipotesi di responsabilità penale omissiva e concorsuale, fondate sul combinato disposto tra:

  • art. 2403 c.c. (dovere di vigilanza);
  • art. 2407 c.c. (responsabilità del sindaco);
  • art. 40, comma 2, c.p. (omissione come causa dell’evento).

Il sindaco che non interviene… può rispondere

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che, pur non potendo sindacare le scelte imprenditoriali degli amministratori, quando emergono segnali oggettivi di allarme, il sindaco ha il dovere di attivarsi.

Ignorare questi segnali, rimanere passivi, o limitarsi a formalismi vuoti, può essere ritenuto penalmente responsabile alla stregua di chi ha partecipato all’illecito.

In sintesi, non basta vigilare: il sindaco ha il dovere di azionare tutti i suoi poteri e doveri impeditivi, informativi e di impulso. E se non li esercita, può essere ritenuto responsabile.

Vigilare non basta più

La riforma dell’art. 2407 c.c. non introduce novità dirette in ambito penale, ma rafforza indirettamente gli standard di comportamento attesi dai membri del collegio sindacale. Questi standard possono essere utilizzati dal giudice penale per verificare:

  • se esisteva un obbligo giuridico di impedimento;
  • se vi sia stato un contributo causale omissivo;
  • se la condotta integri il profilo soggettivo del dolo eventuale o della colpa grave.

In altre parole, il nuovo assetto civilistico può diventare un parametro di valutazione penale, soprattutto nei casi in cui l’inazione del sindaco abbia – potenzialmente – inciso sulla realizzazione delle condotte illecite.

 

Se ricopri incarichi in collegi sindacali o hai dubbi su come tutelarti, è il momento giusto per approfondire.

 

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