PEC obbligatoria per gli amministratori della società

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PEC OBBLIGATORIA PER GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÁ

A partire dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di società, siano esse di persone o di capitali, dovranno dotarsi di un proprio domicilio digitale (PEC) e comunicarlo al Registro delle Imprese. Questo nuovo adempimento, introdotto dall’articolo 1, comma 860 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, nasce con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nei rapporti tra imprese, amministratori e soggetti terzi.

La PEC dell’amministratore deve essere personale, autonoma e distinta da quella della società. In nessun caso potrà coincidere con il domicilio digitale dell’impresa stessa. Tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali e dovrà essere riconducibile esclusivamente al soggetto titolare della carica. La comunicazione al Registro delle Imprese sarà esente da imposta di bollo e diritti di segreteria, a condizione che venga effettuata autonomamente e non contestualmente ad altre pratiche.

Per le società costituite dal 1° gennaio 2025, la PEC degli amministratori dovrà essere indicata sin dalla domanda di iscrizione. Per le imprese già esistenti, invece, la scadenza per mettersi in regola è fissata al 30 giugno 2025. In ogni caso, la comunicazione sarà comunque obbligatoria ogniqualvolta si proceda alla nomina o al rinnovo della carica di amministratore o liquidatore, anche prima di tale termine.

Secondo la nota operativa n. 43836 del 12 marzo 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’obbligo riguarda tutte le imprese costituite in forma societaria, con l’esclusione delle società semplici (non agricole), delle società di mutuo soccorso e di altri enti non commerciali. Sono inclusi anche i liquidatori, in quanto soggetti con funzioni gestionali. In presenza di più amministratori, ciascuno dovrà avere un proprio domicilio digitale. Tuttavia, un amministratore che ricopre tale ruolo in più società potrà utilizzare la stessa PEC personale per tutte.

La stessa nota chiarisce inoltre che, sebbene non vi siano esplicite limitazioni normative, l’indicazione della PEC societaria come domicilio digitale dell’amministratore non è ammissibile. La direttiva ministeriale del 22 maggio 2015, ancora vigente, stabilisce infatti che ciascun indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese debba essere nella titolarità esclusiva del soggetto a cui si riferisce.

Di conseguenza, le imprese che abbiano, nel frattempo, utilizzato la stessa PEC per entrambi dovranno provvedere alla regolarizzazione entro il 30 giugno 2025.

In mancanza della comunicazione, la Camera di Commercio sospenderà l’istruttoria delle pratiche e inviterà l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni, decorso il quale l’istanza sarà rigettata.

SANZIONI

Sul piano sanzionatorio, resta applicabile l’articolo 2630 c.c., che prevede una sanzione amministrativa da € 103 a € 1.032, ridotta a un terzo se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

Il nostro studio resta a disposizione per fornire assistenza nella verifica e nell’invio delle comunicazioni richieste, evitando così blocchi amministrativi o sanzioni.

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