Obbligo polizze catastrofali 2025 | Proroga scadenze

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Proroga dei termini per la stipula delle polizze assicurative contro eventi catastrofali

con il Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 è stata approvata una proroga dei termini per la stipula delle polizze assicurative contro eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), introdotte inizialmente dall’art. 1, commi 101-111 della Legge n. 213/2023 e che hanno visto la scadenza prorogata dal Decreto Milleproroghe (DL 202/2024) e, successivamente, regolamentate dal Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio scorso.

Tale proroga, tuttavia, non è generalizzata, ma differenziata in base alla dimensione dell’impresa, secondo le seguenti modalità:

  • Le grandi imprese restano soggette alla scadenza originaria del 31 marzo 2025, ma potranno beneficiare di un periodo di tolleranza di 90 giorni durante il quale non scatteranno sanzioni, né saranno compromessi accessi a contributi o agevolazioni pubbliche.
  • Le medie imprese avranno tempo fino al 1° ottobre 2025.
  • Le piccole e microimprese potranno mettersi in regola entro il 1° gennaio 2026.

Il differimento dei termini è stato accolto positivamente dalle principali associazioni di categoria, che ne avevano richiesto l’adozione a fronte di difficoltà operative e dell’assenza di strumenti adeguati alla comparazione delle offerte assicurative. Tuttavia, l’obbligo resta in vigore e sarà comunque necessario dimostrare l’adempimento per poter accedere a incentivi fiscali o finanziamenti pubblici, anche in caso di calamità.

Soggetti obbligati a munirsi di polizza catastrofale:

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DM 18/2025, sono tenute alla stipula della polizza:

  • le imprese con sede legale in Italia;
  • le imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia.

Sono escluse solo le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.

Beni da assicurare

L’obbligo riguarda le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio ai sensi dell’art. 2424 c.c., voce B-II, punti 1), 2) e 3), ovvero:

  • terreni;
  • fabbricati (comprese pertinenze come impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, condizionamento);
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Restano esclusi: mobili, arredi, automezzi, macchine d’ufficio e magazzino (attivo circolante).

Azioni richieste

Si raccomanda di contattare quanto prima il proprio assicuratore per procedere con la stipula della polizza, in conformità con le scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Alla luce di queste novità, invitiamo tutte le imprese a non attendere l’avvicinarsi della scadenza, ma a muoversi per tempo nella scelta della copertura più adeguata, così da garantire la tutela del proprio patrimonio e la conformità agli obblighi normativi.