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Iper-Ammortamento 2026: requisiti, maggiorazioni e procedura GSE

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Dal 12 giugno 2026, ore 12:00, è operativo il portale GSE per presentare le prime comunicazioni di accesso all’Iper-Ammortamento 2026. Il via libera è arrivato con il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) pubblicato l’11 giugno 2026, che dà attuazione all’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) a favore delle imprese che investono in innovazione tecnologica ed energia rinnovabile.

Di seguito una guida operativa a chi spetta l’agevolazione, quali investimenti rientrano, quanto vale e come accedervi senza perdere il beneficio.

Cos’è l’Iper-Ammortamento 2026 e come funziona

L’Iper-Ammortamento 2026 consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, rilevante ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing — e quindi della relativa deducibilità fiscale ai fini IRES/IRPEF (non IRAP).

In pratica, il costo fiscalmente deducibile è superiore a quello effettivamente sostenuto, con un beneficio che si distribuisce lungo l’intero piano di ammortamento del bene.

La misura si applica agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e sostituisce, di fatto, il precedente bonus investimenti in beni strumentali (L. 178/2020) e il credito d’imposta Transizione 5.0.

A chi si rivolge: beneficiari ed esclusi

Possono accedere all’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa:

  • ditte individuali esercenti attività commerciale;
  • società di persone e società di capitali;
  • enti commerciali;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Sono invece esclusi: i professionisti, i soggetti in regime forfetario, le imprese in stato di crisi e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Quali investimenti rientrano nell’agevolazione

L’Iper-Ammortamento 2026 si applica a due categorie di beni.

Beni materiali e immateriali 4.0

Macchinari, impianti e software funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, inclusi negli Allegati IV e V alla L. 199/2025. I beni devono essere nuovi, strumentali e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile (FER)

Impianti fotovoltaici, eolici, idraulici, a biomassa e relativi sistemi di accumulo, finalizzati all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo aziendale.

Novità — DL 38/2026: è stato eliminato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, il vincolo che imponeva la produzione dei beni 4.0 in uno Stato UE o SEE. Il vincolo di produzione europea resta valido per i soli moduli fotovoltaici.

Le maggiorazioni per scaglioni di investimento

La maggiorazione è articolata per scaglioni, calcolati sulla spesa agevolabile di ciascuna annualità:

Investimento annuo Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro 180%
Da 2,5 a 10 milioni di euro 100%
Da 10 a 20 milioni di euro 50%
Oltre 20 milioni di euro Nessuna

Esempio pratico: un investimento da 100.000 euro in un bene 4.0 genera una deduzione fiscale aggiuntiva di 180.000 euro, distribuita lungo il piano di ammortamento del bene.

La procedura GSE: le cinque comunicazioni

L’agevolazione non è automatica. Per accedervi è necessario seguire una procedura gestita attraverso la piattaforma informatica del GSE (accessibile tramite SPID o CIE), che prevede cinque comunicazioni:

  1. Comunicazione preventiva – da presentare al GSE per ciascuna struttura produttiva, con i dati dell’investimento pianificato e la data prevista di interconnessione o entrata in funzione.
  2. Comunicazione di conferma – entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE, con prova del pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene.
  3. Comunicazione di completamento – a investimento completato e bene interconnesso, entro il 15 novembre 2028, corredata da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile.
  4. Comunicazione periodica annuale – entro il 20 gennaio di ogni anno, con i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio.
  5. Comunicazione integrativa – entro il 30 giugno successivo, con il piano di ammortamento analitico.

Il mancato rispetto anche di un solo passaggio — nei termini e nelle modalità previste — comporta la perdita del beneficio.

Perizia tecnica e certificazione contabile: i documenti obbligatori

Per completare la procedura sono richiesti due documenti.

  • Perizia tecnica asseverata — deve attestare le caratteristiche tecniche del bene (inclusione negli Allegati IV e V), l’avvenuta interconnessione e, per gli impianti FER, il rispetto dei requisiti previsti dal decreto. È rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, oppure da un ente di certificazione accreditato.
  • Certificazione contabile — deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. È rilasciata da un revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. 39/2010.

Iper-Ammortamento 2026: le scadenze da non perdere

  • 12 giugno 2026 — apertura del portale GSE per le comunicazioni preventive.
  • Entro 60 giorni dall’esito positivo — comunicazione di conferma con pagamento ≥ 20%.
  • 20 gennaio di ogni anno — comunicazione periodica annuale.
  • 30 giugno successivo — comunicazione integrativa con piano di ammortamento.
  • 15 novembre 2028 — termine ultimo per la comunicazione di completamento.

Domande frequenti sull’Iper-Ammortamento 2026

L’Iper-Ammortamento 2026 è un credito d’imposta? No. Non è un credito d’imposta ma una maggiorazione del costo deducibile ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, valida per IRES/IRPEF e non per l’IRAP.

Quali imposte riguarda? Incide sulla deducibilità ai fini IRES e IRPEF. È espressamente esclusa l’IRAP.

Entro quando vanno completati gli investimenti? Gli investimenti devono essere completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

I beni 4.0 devono essere prodotti in Europa? No. Con il DL 38/2026 il vincolo di produzione UE/SEE è stato eliminato retroattivamente dal 1° gennaio 2026 per i beni 4.0. Resta invece per i soli moduli fotovoltaici.

Le imprese con sanzioni 231 possono accedere? No. Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001, insieme a professionisti, forfetari e imprese in stato di crisi.

Come possiamo supportarti

Accompagniamo le imprese in tutte le fasi del processo: dalla verifica preliminare dell’ammissibilità degli investimenti, alla gestione delle comunicazioni al GSE, fino al coordinamento della perizia tecnica e alla predisposizione della certificazione contabile.

Se hai in programma – o hai già avviato – investimenti in beni strumentali tecnologici o impianti energetici, contattaci per una prima valutazione.

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