Con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) il legislatore ha introdotto una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nota come “Rottamazione-quinquies”.
Dal 20 gennaio 2026 è attivo l’applicativo telematico per la presentazione delle domande di adesione. La misura consente di estinguere determinati debiti iscritti a ruolo beneficiando dello stralcio integrale di sanzioni, interessi (inclusi quelli di mora) e compensi di riscossione, con il pagamento del solo capitale e delle spese di notifica e procedura.
Di seguito una sintesi strutturata delle principali caratteristiche della misura, con particolare attenzione alle importanti limitazioni oggettive rispetto alle precedenti edizioni.
Ambito oggettivo e temporale della Rottamazione-quinquies
La definizione agevolata riguarda i carichi affidati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Il riferimento temporale è la data di consegna del ruolo all’Agente della riscossione, e non la data di esecutività del credito.
A differenza delle precedenti “rottamazioni”, l’ambito di applicazione è fortemente circoscritto. Possono essere inclusi esclusivamente i seguenti debiti:
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Imposte da controlli delle dichiarazioni
Carichi derivanti da:-
liquidazione automatica (artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972);
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controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973).
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Contributi previdenziali INPS
Limitatamente agli omessi versamenti, con esclusione dei contributi richiesti a seguito di atti di accertamento. -
Sanzioni amministrative statali
Incluse le violazioni del Codice della Strada irrogate da Amministrazioni statali, per le quali è previsto lo stralcio dei soli interessi.
Restano escluse le sanzioni elevate dalla Polizia Locale.
Accesso alla misura per i debitori decaduti dalle precedenti rottamazioni
La Rottamazione-quinquies è accessibile anche ai soggetti decaduti dalle precedenti definizioni agevolate (Rottamazione-quater o Saldo e stralcio), a condizione che:
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alla data del 30 settembre 2025 non risultino in regola con il pagamento delle rate.
I contribuenti che, invece, risultavano regolari nei pagamenti alla medesima data devono proseguire il piano originario e non possono aderire alla nuova definizione per gli stessi carichi.
Effetti della presentazione della domanda
La presentazione dell’istanza produce effetti immediati di tutela, determinando la sospensione dello stato di morosità e comportando:
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Blocco delle procedure esecutive
Divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi o ipoteche e sospensione dei pignoramenti in corso. -
Regolarità contributiva (DURC)
Possibilità di ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva. -
Sblocco dei pagamenti da parte della PA
Superamento del blocco previsto dall’art. 48-bis del DPR 602/1973. -
Ripristino della compensazione fiscale
Viene meno il divieto di compensazione dei crediti fiscali.
L’estinzione definitiva delle procedure esecutive avverrà solo con il pagamento della prima rata.
Modalità operative e scadenze
La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2026.
È prevista la possibilità di aderire alla definizione agevolata anche solo per singoli carichi, selezionandoli all’interno di una cartella o di una dilazione in corso.
Per i debiti non inclusi nella rottamazione, sarà possibile richiedere una rimodulazione del piano di dilazione ordinario.
Il supporto di CentoCinquanta
La Rottamazione-quinquies rappresenta un’opportunità rilevante, ma non automatica, che richiede un’attenta analisi preliminare dei carichi iscritti a ruolo per verificare:
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l’effettiva ammissibilità dei debiti;
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la convenienza economica dell’adesione;
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l’impatto su piani di rateazione e procedure in corso.
Il team di CentoCinquanta Lega and Tax Advisors affianca imprese e professionisti nella valutazione dei requisiti, nell’analisi delle posizioni debitorie e nella gestione dell’intera procedura di adesione, anche tramite i canali riservati agli intermediari.