Nuova Marcora: rinnovato sostegno finanziario per le cooperative
Con il decreto direttoriale del 30 luglio 2025 è stato aggiornato il quadro operativo della cosiddetta “Nuova Marcora” per le cooperative di piccola e media dimensione, sostituendo integralmente le disposizioni precedenti e introducendo procedure più chiare per la concessione, la stipula e l’erogazione dei finanziamenti, nonché obblighi informativi rafforzati e l’adeguamento ai regolamenti europei più recenti. Il regime di aiuto per le cooperative di piccola e media dimensione era stato istituito in origine con il decreto del 4 dicembre 2014 per sostenere lo sviluppo economico e l’occupazione, in affiancamento alla legge Marcora del 1985. Il meccanismo prevedeva finanziamenti agevolati alle cooperative partecipate da società finanziarie controllate dal Ministero, nell’ambito del regime “de minimis” europeo sugli aiuti di Stato. Nel 2021 il decreto è stato sostituito da un nuovo regime volto a rafforzare la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle cooperative. Con il decreto direttoriale del 31 marzo 2021 sono state definite le procedure operative per domande, concessioni, erogazioni e monitoraggio. Nel 2024 un ulteriore decreto ha aggiornato la disciplina per adeguarla al regolamento (UE) 2022/2472 e al nuovo regolamento “de minimis” n. 2023/2831.
Finalità principali
L’intervento si pone tre obiettivi fondamentali:
- favorire la creazione di nuove cooperative;
- promuovere l’espansione e la stabilità di quelle già operanti;
- incentivare l’occupazione, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili dal punto di vista produttivo e sociale
Soggetti beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni soltanto le società cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali indicate dall’articolo 17, comma 2, della legge 49 del 1985, a condizione che siano già partecipate da CFI – Cooperazione Finanza Impresa, come stabilito dal decreto ministeriale 4 gennaio 2021. Possono beneficiare delle misure le cooperative che rispondono ai seguenti criteri:
- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, anche estero, purché operino sul territorio italiano e realizzino gli investimenti in Italia;
- in piena operatività (non in liquidazione, scioglimento, procedure concorsuali) e non classificate come “imprese in difficoltà” secondo la normativa UE;
- attive in qualsiasi settore produttivo;
- in regola con l’assicurazione contro i rischi catastrofali (CAT-NET): obbligatoria dal 2 ottobre 2025 per le cooperative di medie dimensioni e dal 1° gennaio 2026 per le micro e piccole.
Sono escluse le cooperative che hanno ricevuto aiuti illegali o incompatibili non restituiti, quelle con revoche definitive non sanate e quelle coinvolte in sanzioni interdittive o i cui legali rappresentanti siano stati condannati per reati che impediscono la partecipazione a gare e appalti pubblici.
Requisito assicurativo essenziale
Per ottenere il finanziamento agevolato previsto dalla misura “Nuova Marcora”, le società cooperative devono dimostrare di essere in regola con l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali (CAT-NET), come previsto dall’art. 1 del D.L. 39/2025. In particolare, l’assicurazione deve essere attiva:
- dal 2 ottobre 2025 per le cooperative di medie dimensioni;
- dal 1° gennaio 2026 per le micro e piccole cooperative
Tipologie di spesa ammissibili
Gli incentivi possono finanziare due tipologie di iniziative:
- investimenti non ancora avviati al momento della domanda, come l’acquisizione di beni strumentali nuovi, impianti o infrastrutture. Le spese devono essere sostenute dopo la domanda, rispettare le normative UE e superare l’importo minimo di 500 €, con esclusione di beni usati, contratti “chiavi in mano”, tasse, beni di rappresentanza o veicoli non essenziali;
- liquidità aziendale, destinata a coprire spese di gestione corrente o di avvio dell’attività, da utilizzare entro un massimo di 12 mesi e supportata da un piano spese dettagliato.
Entrambe le tipologie devono essere completate entro 36 mesi dalla firma del contratto, pena la revoca del contributo.
Caratteristiche del finanziamento agevolato
Il finanziamento viene erogato tramite società finanziarie partecipate dal MIMIT, come la CFI – Cooperazione Finanza Impresa. L’importo concedibile non può superare cinque volte il valore della partecipazione detenuta da CFI nella cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, non può eccedere i due milioni di euro. La durata varia in base alla tipologia di intervento:
- fino a 36 mesi per i programmi di investimento
- fino a 12 mesi per le esigenze di liquidità collegate al capitale circolante, con il limite dei 36 mesi se la liquidità è legata a investimenti già avviati.
La stipula del contratto deve avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione della disponibilità delle risorse, pena la decadenza, con possibilità di proroga fino a 60 giorni. L’erogazione segue modalità diverse: per i programmi di investimento avviene in più tranche collegate agli stati di avanzamento lavori e alla rendicontazione delle spese, mentre per le esigenze di liquidità pura l’importo viene corrisposto in un’unica soluzione. In ogni caso, i pagamenti devono essere tracciabili ed effettuati tramite bonifici o ricevute bancarie su conti intestati alla cooperativa, con obbligo di indicazione del codice CUP.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande devono essere inviate via PEC alle società finanziarie incaricate, come CFI, con la modulistica prevista dal decreto. Lo sportello si è aperto il 26 agosto 2025, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto.