Il Decreto-legge 116/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto, introduce importanti novità per il contrasto alle attività illecite legate ai rifiuti, per la bonifica della Terra dei Fuochi e per l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali.
La riforma interviene sul Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006), nel Codice penale e nel codice di procedura penale, trasformando molte contravvenzioni in delitti ambientali e inasprendo le pene. Sono previste novità anche in tema di indagini, quali l’applicabilità in relazione a quasi tutti i principali reati ambientali dell’arresto in flagranza differita e delle operazioni sotto copertura.
Le imprese dovranno adeguarsi rapidamente, aggiornando modelli organizzativi e sistemi di compliance.
Le novità per le imprese
Il Decreto 116/2025 colpisce duramente chi svolge attività di gestione rifiuti senza autorizzazione:
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le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, senza la necessaria iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali rischiano la sospensione o, in caso di recidiva, la cancellazione dall’Albo;
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secondo comma dell’art. 259-bis TUA: viene rafforzata la responsabilità dei titolari d’impresa anche per omessa vigilanza sulle condotte illecite: “il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa””
Abbandono di rifiuti: nuove fattispecie di reato
Il decreto ridisegna la disciplina dell’abbandono dei rifiuti, distinguendo tre ipotesi principali:
1. Abbandono o deposito di rifiuti
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Abbandono o deposito di rifiuti o la loro immissione in acque superficiali o sotterranee: ammenda da 1.500 a 18.000 euro.
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Se commesso da titolari di imprese o responsabili di enti: arresto da 6 mesi fino a 2 anni o ammenda da 3.000 euro fino a 27.000 euro.
2. Delitto per rifiuti non pericolosi (art. 255-bis TUA)
In caso di abbandono di rifiuti non pericolosi, se lo stesso mette in pericolo di vita o l’incolumità delle persone, ovvero l’integrità e la salubrità dell’ecosistema, o quando il fatto sia commesso in siti (potenzialmente) contaminati, la sanzione corrisponde a:
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Reclusione da 6 mesi a 5 anni se l’abbandono mette a rischio salute o ambiente.
Pena aggravata se commesso da titolari d’impresa o responsabili di enti, con reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi.
3. Delitto per rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA)
L’abbandono o deposito di rifiuti pericolosi è punito a titolo di delitto con:
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Reclusione da 1 a 5 anni.
In caso di pericolo di vita per le persone ovvero l’integrità e la salubrità dell’ecosistema, o è commessa in siti (potenzialmente) contaminati la pena è superiore:
- da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni.
Anche per questa fattispecie sono previste pene più severe per titolari d’impresa o responsabili di enti.
Se i reati menzionati sono commessi utilizzando un veicolo a motore, la legge prevede inoltre la sospensione della patente di guida come misura accessoria.
Gestione non autorizzata e discariche abusive
Il Decreto-legge 116/2025 trasforma in delitti anche:
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la gestione non autorizzata di rifiuti,
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la realizzazione di discariche abusive,
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la spedizione illegale di rifiuti.
Le pene variano in base alla pericolosità dei materiali, con aumenti fino a un terzo se i fatti se i fatti avvengono nell’ambito di un’attività di impresa o comunque organizzata.
Combustione illecita
Pene più severe anche per la combustione illecita di rifiuti:
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reclusione da 3 a 6 anni per i non pericolosi,
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reclusione da 3 anni e 6 mesi fino a 7 anni per i pericolosi, con aumenti sino alla metà in caso di incendio.
Reati di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (artt. 452-sexies e 452-quaterdecies)
Nel Codice penale, le sanzioni per il traffico di rifiuti e l’abbandono di materiali radioattivi aumentano fino alla metà della pena in presenza di particolari rischi per l’uomo o per l’ambiente.
Di particolare importanza è anche la disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 259-bis TUA, che stabilisce come il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività organizzata risponda autonomamente anche per l’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del reato, quando le loro condotte siano comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa.
Responsabilità amministrativa e Modello 231
Sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 viene aggiornato:
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nuove fattispecie di reato rientrano nel catalogo (tra cui art. 255-bis e 255-ter TUA),
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vengono inasprite le sanzioni pecuniarie,
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si estendono le sanzioni interdittive in caso di condanna dell’ente per alcuni dei reati ambientali previsti dall’art. 25-undecies.
Cosa devono fare le aziende
Con l’entrata in vigore del Decreto-legge 116/2025, le imprese devono:
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aggiornare i Modelli Organizzativi 231,
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valutare i nuovi rischi ambientali derivanti dalle nuove fattispecie,
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rafforzare i presidi di controllo e vigilanza interna.
Il decreto rappresenta una svolta nel contrasto ai reati ambientali: da un lato colpisce più duramente le condotte illecite, dall’altro impone alle imprese una maggiore attenzione alla compliance ambientale.
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