Con il c.d. decreto “Ristori”, pubblicato sull’edizione straordinaria della G.U. n. 269 del 28 ottobre, definisce la disciplina del nuovo contributo a fondo perduto a fronte delle nuove misure imposte dal DPCM 24 ottobre 2020 al fine di limitare la diffusione del coronavirus.
A differenza della precedente agevolazione, la platea dei beneficiari è definita in base a codici ATECO specificatamente indicati e include anche le imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e, ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al DL 137/2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi; si veda la tabella in calce).
Ulteriori codici ATECO potranno essere individuati con decreto, purché tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive del DPCM 24 ottobre 2020.
Resta ferma la condizione dal calo del fatturato, per cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 a quello di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020 (e che non l’abbiano restituito), il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25 (es. quelli con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro, esclusi dalla precedente agevolazione), il nuovo contributo è invece riconosciuto previa presentazione di apposita istanza, esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati in precedenza. Termini e modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti da un provvedimento.
Quanto alla determinazione del contributo, l’importo del beneficio varia dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza. Le quote percentuali (100%, 150%, 200% e 400%) sono definite per settore economico nell’Allegato 1 al DL 137/2020, come riepilogato nella tabella in calce.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del “vecchio” contributo, il nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del DL 34/2020. Si ricorda che il “vecchio” contributo era determinato applicando alla differenza tra fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 e di aprile 2019 una percentuale definita in relazione all’ammontare di ricavi/compensi 2019 (20% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro; 15% se superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro; 10% se superiori a 1 milione e fino a 5 milioni).
Qualora si tratti di soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, l’ammontare del nuovo contributo è determinato applicando le percentuali previste nell’Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi.
Per i soggetti che non avevano beneficiato del precedente, l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti per il precedente contributo a fondo perduto ex art. 25 commi 4, 5 e 6 del DL n. 34/2020. Con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.
In ogni caso, l’importo del contributo a fondo perduto del DL Ristori non può essere superiore a 150.000 euro (limite da considerare per unità produttiva per alberghi e simili).
A titolo esemplificativo, considerando un ristoratore con ricavi 2019 pari a 600.000 euro e un calo del fatturato relativo ad aprile 2020-2019 pari a 50.000 euro, il contributo riconosciuto dal DL Ristori sarà pari a 15.000 euro (dato dal 15% di 50.000 = 7.500 “vecchio” contributo, moltiplicato per il coefficiente del 200% previsto per il codice ATECO 561011).
Per effetto dell’espresso richiamo all’art. 25 comma 7 del DL 34/2020, il contributo in esame non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Inoltre, il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche. Sul tema, si segnala che il limite massimo di 800.000 ivi previsto deve essere riferito al gruppo e non alla singola impresa (circolare Dipartimento delle Politiche comunitarie datata 18 giugno 2020, 6, pubblicata solo di recente).