Il 5 giugno 2020 è stato convertito in legge il cd. Decreto Liquidità.
Tra le varie novità, l’art. 29-bis limita la responsabilità dei datori di lavoro in caso di contagio da Covid-19 di propri dipendenti avvenuto in “occasione di lavoro”.
E’ stato espressamente previsto che i datori di lavoro che redigono e applicano un Protocollo Sicurezza redatto sulla base delle linee guida contenute nel Protocollo condiviso da Governo e Parti Sociali il 24 aprile 2020 sono considerati adempienti l’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. (che, come noto, impone a ogni datore di lavoro di adottare tutte le misure “necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”).
In considerazione di ciò, è necessario per ogni datore di lavoro redigere, adottare e tenere aggiornato un Protocollo aziendale sulla sicurezza chiaro, specifico e fatto ad hoc da ogni datore di lavoro, anche e soprattutto al fine di ridurre i seguenti rischi:
– che l’attività della società venga sospesa in caso di ispezione;
– che il datore di lavoro venga dichiarato responsabile civilmente e penalmente in caso di contagio da Covid-19 avvenuto presso i locali aziendali o, comunque, in occasione di lavoro.
Alleghiamo una breve presentazione sul tema rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e per la redazione del necessario Protocollo.