Contributo a Fondo Perduto – art. 25 del DL 34/2020

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Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica, l’art. 25 del DL 34/2020 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto proporzionato alle perdite di fatturato/compensi subiti nel mese di aprile.

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Soggetti beneficiari

Il contributo è riconosciuto a favore “dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA”. La norma appare tecnicamente imprecisa e potrebbe leggersi nel senso che il contributo spetta ai titolari di:

  • reddito d’impresa;
  • lavoro autonomo;
  • reddito agrario.

Esclusioni

Il contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • ai soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
  • ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020, vale a dire soggetti iscritti alla gestione separata INPS e dei lavoratori dello spettacolo;
  • ai lavoratori dipendenti;
  • ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. 30.6.94 n. 509 e 10.2.96 n. 103.

Sono quindi esclusi dall’agevolazione sia i liberi professionisti titolari iscritti alla Gestione separata INPS che i professionisti iscritti alle casse private (es. avvocati, commercialisti, architetti, ecc.).

Il contributo inoltre non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30.4.2020 (cfr. istruzioni alla compilazione del modello di istanza per la richiesta del contributo).

Requisiti

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:

  • i ricavi/compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”);
  • l’ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.

 

Limite di 5 milioni

Per determinare i ricavi/compensi relativi al 2019, occorre considerare i valori riportati nel modello REDDITI 2020.
Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Ammontare del fatturato/corrispettivi

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.
Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni (cfr. istruzioni alla compilazione del modello di istanza per la richiesta del contributo):

  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/71 con data aprile;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
  • per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Esclusioni

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi per:

  • i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019;
  • i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31.1.2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19).

Determinazione del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra

  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell’agevolazione.

% sulla differenza di fatturato/corrispettivi aprile 2019-2020 Ricavi/compensi 2019
20% Non superiori a 400.000 euro
15% Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
10% Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni

Si consideri il seguente caso.

Ricavi 2019 600.000
Fatturato aprile 2020 0
Fatturato aprile 2019 50.000
Differenza fatturato 50.000
Contributo a fondo perduto 7.500 (15% di 50.000)

Ammontare minimo del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Irrilevanza fiscale del contributo

Per espressa previsione normativa, il contributo:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

 

Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439).
L’istanza deve essere presentata:

  • dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto);
  • mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it (inclusa l’autocertificazione di regolarità antimafia).

 

Erogazione del contributo

Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Di seguito è possibile scaricare la modulistica e l’informativa dell’agenzia delle entrate,

per supporto scrivete a sebastiano.massimino@centocinquanta.it

 

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