Donazione di prodotti alimentari, farmaceutici e altri prodotti a fini di solidarietà sociale

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La L. 19.8.2016 n. 166, pubblicata sulla G.U. 30.8.2016 n. 202 e in vigore dal 14.9.2016, ha in­tro­dot­to disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari, di prodotti far­ma­­ceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

La legge persegue la finalità della riduzione degli sprechi nell’intera filiera del settore alimentare e farmaceutico, o di altri settori, per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti.

Sono previste, in particolare, agevolazioni sul piano fiscale, ai fini delle imposte sui redditi e del­l’IVA.

2 aspetti generali della disciplina

Ai sensi dell’art. 3 della L. 166/2016, gli “operatori del settore alimentare” possono cedere gratuita­men­te le eccedenze alimentari a “soggetti donatari” i quali possono ritirarle direttamente o inca­ri­cando un altro soggetto donatario.

A loro volta, i “soggetti donatari” sono tenuti a destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute:

  • prioritariamente a favore di persone indigenti, nel caso di eccedenze alimentari idonee al consumo umano;
  • nel caso di eccedenze alimentari non idonee al consumo umano, al sostegno vitale di animali e all’autocompostaggio o al compostaggio di comunità con metodo aerobico.

2.1 ambito soggettivo

Gli “operatori del settore alimentare”, ai fini della disciplina in esame, sono costituiti dai soggetti:

  • pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro;
  • che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasforma­zione, distribuzione e somministrazione degli alimenti.

2.2 requisiti per la cessione delle eccedenze alimentari

Gli “operatori del settore alimentare” che effettuano cessioni gratuite di eccedenze alimentari:

  • devono effettuare una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità ed igienico-sanitari;
  • devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;
  • sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione;
  • devono adottare le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti oggetto di cessione e destinati ad impieghi diversi.

 

Le cessioni sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.

2.3 donazione di medicinali a onlus

L’art. 15 della L. 166/2016 prevede la possibilità di effettuare la donazione di medicinali non utilizzati nei confronti di ONLUS, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della Salute (da emanare entro il 13.12.2016).

 

Le ONLUS potranno:

  • utilizzare detti medicinali, secondo le modalità stabilite dal suddetto decreto, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie, con esclusione dei medicinali:
  • da conservare in frigorifero a temperature controllate;
  • contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • dispensabili solo in strutture ospedaliere;
  • distribuire gratuitamente i medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o biso­gno­­si, dietro presentazione di prescrizione medica (ove necessaria), a condizione che di­spon­­gano del personale sanitario secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

Con il predetto decreto ministeriale saranno definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti dalle ONLUS.

3 imposte sui redditi

L’art. 16 co. 5 della L. 166/2016, modificando l’art. 13 co. 2 e 4 del DLgs. 4.12.97 n. 460, prevede che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, non siano considerati come “destinati a fina­li­tà estranee all’esercizio dell’impresa”, ai sensi dell’art. 85 co. 2 del TUIR, i prodotti alimentari e farmaceutici e gli altri prodotti ceduti gratuitamente a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale.

Di conseguenza, posto che il citato art. 85 co. 2 del TUIR ricomprende tra i ricavi il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, qualora “destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa” stessa, ne discende che i beni ceduti gratuitamente a fini di solidarietà sociale di cui trattasi non determinano la produzione di ricavi imponibili che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa.

3.1 ambito oggettivo

I prodotti per i quali si applica la disciplina agevolativa ai fini delle imposte sui redditi sono i “beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”, costituiti da:

  • derrate alimentari;
  • prodotti farmaceutici;
  • ulteriori prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, da individuarsi con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (da emanare entro il 12.1.2017).

 

3.2 destinatari

I soggetti identificati come “donatari” dalla L. 166/2016, per i quali si applica la disciplina descritta sono:

  • le ONLUS;
  • gli enti pubblici e gli enti privati “costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di fina­lità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità”.

 

A differenza di quanto previsto dalla disciplina previgente, il possesso della qualifica di ONLUS non costituisce condizione irrinunciabile per l’esclusione delle predette cessioni gratuite dalla determi­nazione dei ricavi ai fini del reddito d’impresa.

3.3 adempimenti

Affinché operi la descritta disciplina, per ogni singola cessione deve essere predisposto un docu­mento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l’in­di­cazione:

  • della data della cessione gratuita;
  • degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del tra­sporto;
  • della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

 

Inoltre, pena la decadenza dall’agevolazione fiscale di cui sopra, il soggetto beneficiario è tenuto a:

  • redigere un’apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell’impresa cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o dei do­cu­menti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, in cui attesti il proprio impegno a utiliz­zare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali;
  • realizzare l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

 

4 iva

L’art. 16 co. 6 della L. 166/2016, modificando l’art. 6 co. 15 della L. 13.5.99 n. 133, prevede che si con­siderino “distrutti”, ai fini dell’IVA, i prodotti alimentari e farmaceutici e gli altri prodotti ceduti gra­tuitamente a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, laddove non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari, nonché per prossimità della data di scadenza.

4.1 ambito oggettivo

La disposizione agevolativa ai fini IVA concerne:

  • i prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
  • i prodotti farmaceutici;
  • gli ulteriori prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, da individuarsi con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (da emanare entro il 12.1.2017).

 

4.2 destinatari

Si considerano “distrutti”, ai fini IVA, i prodotti di cui sopra ceduti gratuitamente nei confronti di:

  • enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assi­sten­za, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;
  • ONLUS;
  • enti pubblici ed enti privati “costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche me­diante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità”.

 

5 superamento della presunzione di cessione

L’art. 16 co. 1-4 della L. 166/2016 ha definito la disciplina per il superamento della presunzione di ces­­sione, di cui all’art. 1 del DPR 441/97, con riferimento:

  • ai beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa, ceduti gratuitamente nei confronti di ONLUS ed altri soggetti in regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 12) del DPR 633/72;
  • ai prodotti alimentari, ai prodotti farmaceutici ed agli altri prodotti individuati con apposito decreto ministeriale, ceduti gratuitamente a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 6 co. 15 della L. 13.5.99 n. 133.

 

Secondo l’art. 2 co. 2 del DPR 441/97 (che dovrà essere adeguato a quanto disposto dall’art. 16 co. 1 e 2 della L. 166/2016), non opera la presunzione di cessione per le cessioni gratuite di cui trattasi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • è fornita comunicazione scritta da parte del cedente agli Uffici dell’Amministrazione finan­ziaria e ai Comandi della Guardia di finanza di competenza;
  • è emesso documento di trasporto progressivamente numerato;
  • è redatta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il soggetto ricevente attesti na­tura, qualità e quantità dei beni ricevuti, in corrispondenza con i dati contenuti nel docu­mento di trasporto.

 

5.1 modalità e termini della comunicazione agli uffici

In base alla nuova disciplina, la comunicazione agli Uffici fiscali (Agenzia delle Entrate e Comando della Guardia di finanza di competenza) dovrà:

  • essere effettuata telematicamente;
  • pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate;
  • contenere le seguenti indicazioni:
  • data, ora e luogo di inizio del trasporto dei beni;
  • destinazione finale dei beni;
  • ammontare complessivo, sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti.

 

Le modalità operative della suddetta comunicazione saranno definite mediante apposito provvedi­mento dell’Agenzia delle Entrate (da emanare entro il 13.11.2016).

5.2 esonero dalla comunicazione agli uffici

In base alla nuova disciplina, la comunicazione delle cessioni gratuite dei beni in esame potrà non essere inviata qualora:

  • il valore dei beni ceduti non sia superiore a 15.000,00 euro, per ogni singola cessione effet­tuata nel corso del mese di riferimento;
  • i beni ceduti siano facilmente deperibili (in questo caso l’esonero opera a prescindere dal va­lore dei beni stessi).

 

6 riduzione della tari

Ai fini della determinazione della TARI, in alternativa ai criteri delineati dal DPR 27.4.99 n. 158 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, i Comuni possono commisurare la tariffa alle quantità e qua­lità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

In questi casi, ai Comuni è riconosciuta la facoltà di prevedere la riduzione della TARI a favore delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che:

  • producono o distribuiscono beni alimentari;
  • a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale.

 

Il Comune può applicare, quindi, un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quan­tità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.