Decreto attuativo | Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili delle PMI

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SOSTEGNO PER AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLE PMI | Sarà possibile presentare le domande a partire dal 4 aprile 2025

Con il Decreto Direttoriale del 14 marzo 2025 sono state disciplinate le modalità di accesso ai fondi -320 mln di euro- precedentemente stanziati con Decreto Ministeriale del 13 novembre 2024.

Il nuovo decreto direttoriale conferma la dotazione finanziaria di 320 milioni di euro finanziati nell’ambito dell’Investimento 16 della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR; le risorse sono così ripartite:

  • 40% riservato alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
  • 40% destinato alle micro e piccole imprese.

SOGGETTI BENEFICIARI SOSTEGNO AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA

Le PMI operanti su tutto il territorio nazionale possono beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto, purché rispettino i seguenti requisiti:

  • Soddisfare le condizioni stabilite dall’Articolo 5 del decreto del 13 novembre 2024 incluse le esclusioni specificate nello stesso. (Condizioni stabilite)
  • Essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese (le imprese estere devono dimostrare il riconoscimento giuridico nel Paese di residenza e la disponibilità di un’unità produttiva in Italia al momento della prima erogazione).
  • Essere in pieno esercizio dei propri diritti, non in liquidazione, né sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
  • Non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi del regolamento GBER.
  • Adottare la contabilità ordinaria e avere almeno un bilancio approvato o, per le imprese individuali e le società di persone, aver presentato almeno una dichiarazione dei redditi.
  • Essere in regola con gli obblighi contributivi

Esclusioni dalle Agevolazioni

Non possono accedere alle agevolazioni le PMI:

  • Settori esclusi: Le imprese operanti nei settori indicati nell’Allegato 1 del decreto | Elenco settori esclusi
  • Industrie ad alta intensità energetica: Aziende classificate come tali nell’elenco della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
  • Industrie ad alta emissione di CO2: Imprese incluse nel sistema ETS dell’UE, con emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai parametri di riferimento.
  • Settore carbonifero, agricoltura, pesca e acquacoltura.

Limitazioni per il settore Automotive

Le imprese attive nella produzione, noleggio e vendita di veicoli possono accedere alle agevolazioni solo se almeno il 50% dei ricavi dell’unità produttiva oggetto di intervento proviene da veicoli a zero emissioni.

Agevolazione

Contributo in conto impianti con le seguenti coperture massime:

  • 30% per le medie imprese;
  • 40% per le micro e piccole imprese;
  • 30% per i sistemi di accumulo energetico;
  • 50% per la diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi.

Programmi di investimento e spese ammissibili

Tenendo presente quanto disciplinato dall’art 6 decreto 13 novembre 2024; sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio;
  • l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio.
  • Integrazione di impianti e sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta

Predetti investimenti non possono prevedere contestualmente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e minieolici, ma devono riguardare sola una delle tecnologie indicati; devono necessariamente prevedere la realizzazione di una diagnosi energetica redatta da tecnici iscritti all’ordine professionale di riferimento, da EGE – accreditati UNI CEI 11339- , da ESCo – accreditate UNI CEI 11352-  e da Auditor energetici

I programmi di investimento devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le spese devono essere comprese tra € 30.000,00 e € 1.000.000,00 e riferirsi a una singola unità produttiva.

Sono ammissibili:

  • impianti solari fotovoltaici o impianti minieolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  • apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera
  • eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta
  • diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento. ( e nei limiti del 3% rispetto alle spese precedenti).

Investimenti Tramite Leasing Finanziario

Nel caso in cui l’investimento venga realizzato attraverso un contratto di leasing finanziario, le spese riconosciute ai fini delle agevolazioni corrispondono ai costi sostenuti dalla società di leasing per l’acquisto del bene. Tuttavia, tra i costi ammissibili rientrano solo i canoni di leasing effettivamente pagati dall’impresa, escludendo tutte le spese aggiuntive come interessi, assicurazioni e oneri finanziari. Il pagamento dei canoni deve essere completato entro 20 mesi dalla concessione dell’agevolazione, e l’impresa dovrà fornire un’attestazione da parte della società di leasing che certifichi la regolarità dei pagamenti. L’agevolazione può arrivare a coprire fino al 100% dell’importo dei canoni, entro i limiti dell’aiuto massimo concesso.

Termini e modalità di presentazione delle istanze

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (Invitalia) a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025.

Ciascun progetto di investimento sarà valutato sulla base dei criteri indicati dal decreto direttoriale del 14/03/2025 il punteggio complessivo è aumentato:

  • del 5% (cinque per cento) qualora l’impresa sia inserita, alla data di presentazione della domanda di accesso sia in possesso del rating di legalità;
  • del 5% (cinque per cento) qualora l’impresa, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda di agevolazione, sia in possesso della certificazione della parità di genere.