Il c.d. decreto “Crescita”, conv. L. 28.6.2019 n. 58, ha introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che, avvalendosi di interfacce elettroniche (es. mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc.), facilitano le vendite a distanza di beni importati oppure le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea.
Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061 ha:
- definito i termini e le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi all’obbligo in argomento;
- approvato le specifiche tecniche per la trasmissione dei suddetti dati.
Ai sensi dell’art. 13 co. 3 del DL 34/2019, i soggetti passivi sono considerati debitori dell’IVA in relazione alle vendite di beni a distanza facilitate per le quali hanno:
- omesso la trasmissione dei relativi dati;
- trasmesso i dati in modo incompleto.
Con la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2020 n. 13 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione dell’obbligo comunicativo in esame, riconoscendo una “sanatoria”, fino all’1.6.2020, per i soggetti che, in ragione di problemi tecnici ed operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, hanno dovuto sostituire o integrare le comunicazioni originariamente inviate.
Le “vendite di beni a distanza” oggetto di comunicazione sono:
- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (c.d. “vendite a distanza intracomunitarie di beni”);
- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente (c.d. “vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi”).
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2020 n. 13, tra le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea rientrano le cessioni di beni per l’Italia o dall’Italia di cui agli artt. 40 co. 3 e 4 lett. b) e 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93.
Inoltre, le piattaforme non sono tenute a distinguere le vendite in base al valore della soglia prevista dallo Stato di destinazione.
Scarica la circolare per leggere tutti i dettagli: Vendite tramite piattaforme digitali – obblighi comunicativi