Tra i meccanismi di incentivazione promossi dal Governo con il cosiddetto decreto “Cura Italia”, particolarmente rilevanti sono le agevolazioni in favore delle erogazioni liberali, oggi più che mai, validissimi strumenti di sostegno di quelle realtà che, più di altre, fronteggiano da vicino l’attuale emergenza: ospedali, enti di ricerca scientifica, ONLUS o Associazioni di Volontariato che tanto si stanno adoperando per supportare il sistema sanitario italiano.
Quali sono le novità introdotte dal decreto Cura Italia in merito alle erogazioni liberali?
Per le persone fisiche che non svolgono attività di impresa, la detrazione del 30% pari all’importo donato, con limite di € 30.000, è stato esteso anche ai casi di erogazioni in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi per contenere e gestire la situazione di emergenza.
Con riferimento ai soggetti IRES è prevista la deduzione integrale, ai fini IRES ed IRAP, delle erogazioni a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19 in applicazione di quanto già previsto nei casi di calamità.
“Sono deducibili dal reddito di impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti” (L.133/1999, art.27).
I regimi di agevolazione sono alternativi in capo al donante e non cumulabili né tra di loro né con altre agevolazioni già previste. Per le erogazioni in denaro, inoltre, il metodo di pagamento utilizzato deve essere necessariamente tracciabile; per quelle in natura, è necessario che vengano verificate le tipologie di beni che danno diritto all’agevolazione e, con riferimento alle società, è necessario che vengano considerati anche i profili IVA delle operazioni messe in atto.
Per approfondimenti sulla normativa generale si vedano le note di seguito.
1.Erogazioni liberali: aspetti civilistici
Le donazioni, definite nella loro natura di negozio dall’art.769 del c.c., sono regolate, dal punto di vista prettamente legale, dagli artt. 782-799 del Codice Civile. In particolare, affinché non ne possa essere contestata la validità, è necessario che:
“La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare loro dichiarazione” (art. 782 Codice Civile).
Sebbene elemento fondamentale per la validità della donazione sia la redazione di atto pubblico alla presenza di un Notaio, con riferimento ai beni mobili di modesto valore economico, e quindi, per analogia anche al denaro, così come previsto dal successivo art. 783, non è necessaria la redazione dell’atto pubblico purché vi sia la consegna materiale del bene dal donante al donatario.
2.Erogazioni liberali: aspetti fiscali
Dal punto di vista prettamente fiscale, la lettura della norma consente:
- a) con riferimento alle società ed enti commerciali, deduzione integrale dal reddito di impresa delle erogazioni liberali effettuate in denaro in favore di fondazioni universitarie pubbliche, enti di ricerca ed università, così come previsto dall’art. 1, comma 353 della L. 266/2005. Deduzione integrale dal reddito imponibile delle erogazioni in denaro a favore degli stessi enti per le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa così come previsto dall.art. 10, comma 1, lett. I-quater), DPR 917/1986.
- b) deduzione, estesa alle persone fisiche che svolgono attività di impresa, nei limiti del 2% del reddito di impresa, delle erogazioni, in denaro o in natura, effettuate in favore di persone giuridiche che perseguono in maniera esclusiva finalità di educazione, assistenza sociale e sanitaria o ricerca scientifica, così come previsto dall’art. 100, comma 2, lett. a) del DPR 917/1986.
- c) deduzione, estesa alle persone fisiche che svolgono o meno attività di impresa, nei limiti del 10% del reddito imponibile, con possibilità di riporto nei quattro anni successivi dell’eccedenza non dedotta per incapienza del reddito imponibile, delle erogazioni liberali, in denaro o natura, a favore delle ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che siano registrate e che non svolgano attività commerciale, così come previsto dal recente D.Lgs 117/2017 art. 83, comma 2. In alternativa, l’art.83, comma 1 dello stesso D.Lgs prevede, per le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa, la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito dovuta dal donante un importo pari al 30% dell’erogazione liberale effettuata, in denaro o in natura, per un importo annuo complessivo non superiore ad € 30.000.
Per la particolare natura di alcuni beni (eccedenze alimentari, medicinali, materiali per l’edilizia, elettrodomestici, prodotti tessili e per l’arredamento, giocattoli, libri e dispositivi elettronici per la lettura non più commercializzati) sono previste, invece, specifiche misure disciplinate dall’art. 16, L.166/2016 recentemente integrate dal DL 02.03.2020 n.9.