Definizione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi – Novità del DL 22.10.2016 n. 193 conv. L. 1.12.2016 n. 225
1 Premessa
L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, che comporta forti sconti per chi ne fruisce (c.d. “rottamazione”).
Rispetto al testo originario, in sede di conversione sono state apportate alcune modifiche, ad esempio posticipando i termini che caratterizzano la procedura, così come quelli per il versamento delle rate.
In breve, se sussistono i requisiti indicati dalla norma, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 31.3.2017, beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.
Occorre però eseguire i versamenti al massimo in cinque rate, l’ultima delle quali va versata nel mese di settembre 2018.
Equitalia, mediante il comunicato stampa del 2.12.2016, ha reso nota la nuova versione del modello di istanza (modello “DA1”), che recepisce le modifiche apportate in sede di conversione.
2 CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE
Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, sono necessarie le seguenti condizioni:
- si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal DL 193/2016 stesso;
- i carichi devono essere stati affidati ad Equitalia dall’1.1.2000 al 31.12.2016;
- se ci sono rateazioni in corso, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dall’1.10.2016 al 31.12.2016;
- se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata ad Equitalia.
2.1 carichi affidati dall’1.1.2000 al 31.12.2016
Rientrano nella sanatoria tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2016.
Per “Agenti della Riscossione” si intendono le società del gruppo Equitalia e Riscossione Sicilia S.p.a.
Occorre riferirsi non alla data di notifica/spedizione della cartella di pagamento ma alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia, informazione che, di norma, non emerge dalla cartella di pagamento né dall’estratto di ruolo consegnato al contribuente, ma dai sistemi interni degli Agenti della Riscossione.
In ogni caso dubbio, bisogna recarsi presso gli uffici di Equitalia al fine di appurare con esattezza la data di consegna del ruolo o di affidamento del debito.
Può infatti accadere che una cartella di pagamento notificata nei primi mesi del 2017 sia definibile, essendo il ruolo stato consegnato entro il 31.12.2016. In via speculare, se la cartella era stata notificata nei primi mesi del 2000, potrebbe risultare non definibile, in quanto il ruolo è stato magari consegnato prima dell’1.1.2000.
Tra l’altro, la legge stabilisce espressamente che gli Agenti della Riscossione forniscono, nell’area riservata del sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile.
Inoltre, entro il 28.2.2017, l’Agente della Riscossione deve dare comunicazione ai contribuenti di eventuali carichi affidati ma non ancora a loro notificati.
2.2 pagamenti in scadenza dall’1.10.2016 al 31.12.2016
Anche i debitori che hanno già pagato parzialmente il debito sono ammessi alla procedura.
Il DL 193/2016 stabilisce però che, per i debitori che hanno dilazioni in corso con Equitalia, l’ammissione è subordinata al regolare pagamento delle rate scadenti nel periodo compreso tra l’1.10.2016 e il 31.12.2016.
Non rilevano, dunque, le rate derivanti da altre dilazioni, come ad esempio la dilazione degli avvisi bonari notificati dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo un’opinione, in merito alla quale Equitalia non si è pronunciata, le rate scadenti dall’1.10.2016 al 31.12.2016 che bisogna onorare ai fini dell’ammissione alla sanatoria non riguardano le dilazioni ottenute dal 24.10.2016, data di entrata in vigore del DL 193/2016, ma solo quelle che erano già in essere.
2.3 definizione parziale
L’art. 6 del DL 193/2016 convertito stabilisce che spetta al debitore decidere quali carichi definire, anche in relazione al singolo atto, dunque alla singola cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito.
Nel modello di domanda, in coerenza con ciò, il contribuente indica gli atti che vuole definire e, in relazione a questi, se intende sanarli in parte, specificando l’identificativo del carico oggetto della rottamazione.
Quindi, ad esempio, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS. Del pari, se il contribuente riceve due cartelle di pagamento, una relativa all’IMU e l’altra relativa all’IRES, può sanare solo quella relativa all’IMU.
2.4 contenziosi in corso
Non preclude la sanatoria la presenza di un contenzioso, pendente in qualsiasi grado del giudizio.
Il contribuente, tuttavia, nella domanda deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.
2.5 esclusioni
Alcune fattispecie, per espressa previsione del DL 193/2016, non sono incluse nella definizione.
Si tratta dei seguenti casi:
- risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (es. dazi doganali);
- IVA all’importazione;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione Europea;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive.
Relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, vige una disciplina particolare. La definizione, sempre che la riscossione sia stata affidata ad Equitalia, è possibile limitatamente alle maggiorazioni previste per le violazioni in oggetto (in sostanza le sanzioni rimangono dovute).
3 ambito applicativo
In presenza dei menzionati requisiti, tutti i ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione, con le tassative esclusioni elencate in precedenza, possono rientrare nella definizione.
Si tratta, in breve, di carichi concernenti qualsiasi imposta, tassa o tributo (IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.), nonché contributo previdenziale e/o assistenziale (esempio contributi INPS e premi INAIL).
Anche i contributi dovuti alle Casse professionali (Cassa dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, ecc.) rientrano nella sanatoria, sempre che si tratti di riscossione affidata ad Equitalia.
Di contro, sono esclusi i ruoli relativi a violazioni non tributarie e non contributive, come ad esempio quelle irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti (es. Antitrust), dalla CONSOB, quelle relative alle violazioni valutarie, al riciclaggio e al lavoro nero.
Salvo quanto si esporrà, sono escluse le entrate riscosse dagli enti locali in proprio e dai concessionari iscritti all’apposito albo.
Rientrano invece nella definizione tutte le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) nella misura in cui l’ente impositore, per sua scelta, abbia affidato la riscossione ad Equitalia.
Anche i debitori che hanno già pagato parzialmente il debito sono ammessi alla procedura, ma la definizione non dà diritto al rimborso di alcuna somma versata a titolo di sanzioni e interessi di mora.
4 benefici
Il beneficio della sanatoria consiste nello sgravio:
- di qualsiasi sanzione amministrativa, a condizione che si tratti, come detto, di sanzione avente natura tributaria e/o contributiva;
- degli interessi di mora, quindi unicamente degli interessi applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non ha onorato il debito nei termini a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento.
Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora.
Per fare un esempio, si pensi agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, irrogati unitamente agli avvisi di accertamento o come conseguenza delle liquidazioni automatiche della dichiarazione, oppure ad ogni altro interesse, tributario e non, disciplinato in specifici testi normativi.
Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi effettivamente da corrispondere (quindi non sulle sanzioni amministrative).
Vengono sgravate tutte le sanzioni amministrative.
Ciò rappresenta un particolare incentivo alla definizione per coloro i quali sono destinatari di carichi di ruolo relativi solo a sanzioni (si pensi alle sanzioni derivanti da omessa/irregolare compilazione del modulo RW), o a sanzioni irrogate nella misura massima, sebbene unitamente ad una maggiore imposta.
5 Procedura
Il procedimento inizia con un adempimento a carico del debitore, consistente nella presentazione della domanda all’Agente della Riscossione, con cui si indica la volontà di pagare ratealmente e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
Successivamente, Equitalia comunicherà al debitore l’importo delle somme o delle singole rate da versare, unitamente alle relative scadenze. Non è quindi prevista l’autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente.
A questo punto, se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l’esatto importo, la procedura si perfeziona. In presenza anche di un solo inadempimento, invece, la sanatoria non può ritenersi conclusa, con la conseguenza che:
- riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora;
- il carico, per espressa previsione del DL 193/2016, non potrà essere oggetto di dilazione.
Pertanto, l’invio della domanda deve avvenire solo se si è ragionevolmente consci di poter onorare tutte le rate entro i termini.
5.1 domanda del contribuente
Equitalia, mediante il comunicato stampa del 2.12.2016, ha reso nota la nuova versione del modello di istanza (modello “DA1”), che recepisce le modifiche apportate in sede di conversione.
La domanda va necessariamente presentata utilizzando tale modello, entro il 31.3.2017.
Sempre entro il 31.3.2017, è possibile integrare l’istanza già presentata.
È possibile presentare il modello:
- sia personalmente, o tramite un soggetto delegato, presso gli sportelli di Equitalia;
- sia in modalità telematica, agli indirizzi di posta elettronica (e-mail) o posta elettronica certificata (PEC) ivi indicati.
Occorre allegare copia di un documento di identità del richiedente e, se la presentazione avviene mediante delega, anche del delegato.
5.1.1 Compilazione del modello
La compilazione del modello non presenta particolari difficoltà, ma bisogna prestare attenzione all’individuazione dei carichi definibili.
Occorre infatti:
- eleggere domicilio, presso la propria abitazione, il proprio ufficio o una casella PEC, oppure presso un domiciliatario;
- impegnarsi a comunicare le variazioni di domicilio;
- indicare i carichi definibili, specificando il numero identificativo della cartella di pagamento, dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito;
- se si intende definire solo uno o più carichi relativi ad una singola cartella di pagamento, specificare quali (si pensi alla cartella di pagamento che porta a riscossione sia tributi che contributi INPS);
- indicare se si opta per il versamento in forma rateale (due, tre, quattro o cinque rate) o se si vuole pagare la totalità degli importi in unica soluzione;
- specificare se si intende pagare tramite domiciliazione presso il conto corrente (se la casella non viene barrata occorrerà versare gli importi mediante i bollettini precompilati allegati alla successiva comunicazione dell’Agente della Riscossione o presso gli sportelli);
- attestare che sui carichi oggetto di definizione non ci sono contenziosi, o impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti relativi ai carichi definibili.
5.1.2 Effetti della domanda
Una volta presentata la domanda, Equitalia non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.
Nel momento in cui viene presentata la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.
Infine, le rate relative ai piani di dilazione dei ruoli già in essere sono sospese dall’1.1.2017 al termine per il pagamento della totalità delle somme o della prima rata.
5.2 Comunicazione dell’Agente della riscossione
Entro il 31.5.2017, Equitalia comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza delle stesse.
5.3 versamento degli importi
I versamenti possono avvenire sia in unica soluzione sia in forma rateale.
Se il versamento è in unica soluzione, il termine, come indicato nel modello “DA1” di compilazione della domanda, scade a luglio 2017. È presumibile che l’esatta data in cui dovrà avvenire il pagamento sarà contenuta nella comunicazione di liquidazione degli importi, che Equitalia deve notificare entro il 31.5.2017.
5.3.1 Modalità di pagamento
Il pagamento è eseguibile:
- tramite domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato dal debitore nella domanda;
- oppure mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione di Equitalia;
- oppure presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.
Se, nella domanda, il contribuente non barra la casella relativa alla domiciliazione presso il conto corrente, l’Agente della Riscossione, nella comunicazione di liquidazione degli importi, predisporrà i bollettini precompilati di pagamento.
5.3.2 Pagamento rateale
Qualora si opti per il pagamento rateale, ferme restando le scadenze di legge (per il 70%, a luglio, settembre e novembre 2017, per il 30% ad aprile e settembre 2018), il contribuente può scegliere tra diverse opzioni.
Ad esempio, si può scegliere di versare il 70% a luglio 2017 e il 30% ad aprile 2018, oppure il 35% a luglio 2017, il 35% a settembre 2017, il 15% ad aprile 2018 e il restante 15% a settembre 2018.
Si rimanda, a questi fini, alla tabella contenuta nel modello “DA1”.
Pare che il giorno esatto delle rate sarà contenuto nella comunicazione di liquidazione degli importi, che Equitalia deve notificare entro il 31.5.2017.
Sugli importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi, previsti nella misura del 4,5% annuo e calcolati a decorrere dall’1.8.2017.
6 somme già pagate in precedenza
La presenza di pagamenti parziali non osta alla definizione. Allo stesso modo, è irrilevante la rateazione dei ruoli in essere, a condizione che, in tal caso, siano onorate le rate scadenti nel periodo che va dall’1.10.2016 al 31.12.2016.
In nessun caso, nemmeno per le rate che scadono dall’1.10.2016 al 31.12.2016, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme sgravate come conseguenza della sanatoria (sanzioni, interessi di mora e relativi aggi).
Non sono oggetto di rimborso neppure gli interessi da rateazione, previsti, per la dilazione dei ruoli, nella misura del 4,5% annuo.
Quanto pagato a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora e da dilazione dei ruoli, nonché a titolo di aggio e di rimborso delle spese di esecuzione, va invece scomputato dalle somme dovute per la definizione.
7 mancato perfezionamento
La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.
Pertanto, il diritto allo sgravio delle sanzioni, degli interessi di mora e della relativa quota di aggi dipende da ciò, essendo irrilevante la presentazione della domanda.
In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso, ed è inibita la dilazione dei ruoli.
Riemerge la possibilità, in costanza dei requisiti di legge, di adottare sia misure cautelari (fermi e ipoteche) sia azioni esecutive (pignoramenti), così come la prosecuzione di quelle già in essere.
Del pari, i termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere.
8 entrate riscosse da enti locali e loro concessionari
Con l’art. 6-ter del DL 193/2016, inserito in sede di conversione, è stata prevista la possibilità, per le Regioni, i Comuni e gli altri enti locali che riscuotono gli importi in proprio o mediante loro concessionari, di introdurre la rottamazione.
È stato infatti stabilito che tali enti locali possono deliberare l’esclusione delle sanzioni relative alle entrate oggetto della definizione, senza fare riferimento agli interessi i quali, mediante regolamento, possono essere comunque previsti nella fase di riscossione.
8.1 ambito applicativo
Rientrano nella definizione i carichi relativi a ingiunzioni fiscali notificate dall’1.1.2000 al 31.12.2016. Occorre quindi riferirsi alla data di notifica dell’ingiunzione, e non a quella dei precedenti solleciti di pagamento, talvolta previsti dai regolamenti.
Non sembrano esserci differenze per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada: permangono quindi le sanzioni mentre sono cancellate le maggiorazioni previste per le violazioni in oggetto.
8.2 procedura
L’ente locale, per consentire ai debitori di fruire della sanatoria, deve deliberare in tal senso entro l’1.3.2017 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 225/2016, avvenuta il 3.12.2016).
Entro 30 giorni dalla delibera, l’ente locale deve darne notizia mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale.
Tramite la delibera, sono stabiliti gli aspetti applicativi dell’istituto, in particolare:
- il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30.9.2018;
- le modalità con cui il debitore può aderire alla sanatoria;
- i termini per la presentazione dell’istanza, in cui occorre sia indicare l’opzione per il pagamento rateale sia l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso;
- il termine entro cui l’ente locale o il concessionario devono liquidare gli importi, e precisare la scadenza delle rate.
L’istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero degli importi oggetto della domanda di definizione.
Infine, il mancato, insufficiente o tardivo versamento della totalità delle somme o di una delle rate inibisce l’accesso alla definizione, dunque quanto pagato viene scomputato dal residuo, e le sanzioni saranno dovute per intero.
Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, l’attuazione della disciplina in esame avviene compatibilmente con le forme e le condizioni di autonomia previste dai rispettivi statuti.