PSR – MISURA 4.2
“investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”
FONDO PERDUTO DAL 50% AL 70%
per investimenti materiali e immateriali in aziende fino a 10.000.000,00 di euro
I soggetti beneficiari degli interventi sono gli agricoltori singoli o associati, le persone fisiche o giuridiche, le PMI e grandi imprese che svolgono attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, in prodotti compresi nel medesimo Allegato e di prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del TFUE in prodotti non compresi nel medesimo allegato.
Spese Finanziate:
a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili. Il costo per l’acquisto di fabbricati è ammesso fino al limite del 30% del valore complessivo del progetto.
L’ammissibilità è condizionata dal rispetto delle condizioni previste dal punto 6.6 delle predette “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale. Potranno essere realizzati anche investimenti relativi alle abitazioni destinate alla custodia dello stabilimento necessarie a soddisfare le esigenze abitative minime del personale addetto. La superficie netta calpestabile di dette unità abitative non può essere superiore a 45 mq.
b) acquisto di nuove macchine e attrezzature, comprese le spese di trasporto e montaggio, e di programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Le spese di trasporto e montaggio dei macchinari, dovranno essere riportate obbligatoriamente ed in dettaglio nei preventivi presentati e opportunamente dimostrate in sede di accertamento di SAL e saldo nei documenti giustificativi della spesa. E’ previsto, inoltre, l’acquisto di veicoli stradali specializzati permanentemente attrezzati, ed omologati esclusivamente per il trasporto delle materie prime dalle aziende di produzione allo stabilimento di lavorazione che ne richieda l’aiuto nell’ambito di un progetto organico di investimento presentato ai sensi della presente misura che preveda almeno una delle iniziative elencate nella precedente lettera a) e nella presente lettera b). La spesa per l’acquisto di detti veicoli specializzati non può superare il 20% del totale della spesa ammessa;
c) acquisto di terreni edificabili per un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell’investimento. L’ammissibilità è condizionata al rispetto delle condizioni previste dal punto 6.5 delle predette “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale”.
d) investimenti immateriali connessi ad investimenti materiali, come ricerche e studi di mercato, brevetti, licenze con le modalità previste dal par. 6.2 delle Disposizioni generali per le misure dello sviluppo rurale non connesse alle superfici e agli animali.
e) spese generali, sino alla percentuale massima del 12% del costo totale dell’investimento.
L’ammontare del sostegno è pari al 50% del costo della spesa ammissibile.
E’ prevista una maggiorazione del 20% per le operazioni sostenute nel quadro del PEI
(Partenariato Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura.
Per maggiori informazioni : maria.viscuso@centocinquanta.it